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Sez. 4, Sentenza n. 2444 del 22/01/1999 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 213148 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Cassazione - Rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso - Ricorrente minorenne - Condanna alle spese - Legittimità.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213148-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE

La disposizione di cui all'art. 29 D.L.G. 272/89, che prevede che non si faccia luogo al pagamento delle spese processuali in caso di "sentenza di condanna" dell'imputato minorenne al momento del fatto, ha carattere eccezionale rispetto alla norma generale contenuta nell'art. 535 c.p.p., che appunto prevede quell'effetto naturale della sentenza e non a quella parimenti generale contenuta nell'art. 616 c.p.p. per i giudizi di cassazione, nei quali pertanto si fa luogo alla condanna, al pagamento delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)