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Sez. 3, Ordinanza n. 8456 del 04/04/2026 (Rv. 678064-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Udienza a "trattazione scritta" - Termine perentorio art. 127 ter, comma 4, c.p.c. - Durata - Commisurazione ai quindici giorni fissati dal primo inciso del comma 2 della detta norma - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678064-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

In tema di udienza cd. cartolare o a "trattazione scritta", la durata del termine perentorio per il deposito di note scritte, di cui al comma 4, primo inciso, dell'art. 127-ter c.p.c., da assegnarsi in caso di mancato loro deposito nel primo termine, di cui al precedente comma 2, può essere liberamente determinata dal giudice e non deve necessariamente corrispondere a quella di quindici giorni - imposta dal suddetto comma 2 in relazione al provvedimento di fissazione dell'udienza disciplinato dal comma 1, in ragione dell'esigenza di difesa di fronte alla negazione dell'oralità - risultando pienamente giustificata, in presenza di un atteggiamento di disinteresse delle parti, l'assegnazione di un termine anche inferiore.

Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)