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Sez. L, Ordinanza n. 17717 del 27/06/2024 (Rv. 671597-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE | Udienza cd. cartolare o a "Trattazione scritta" - Art. 127-ter c.p.c. - Mancato deposito delle note di trattazione scritta - Omessa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. - Decisione della controversia - Nullità della sentenza - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671597-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

In tema di udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la decisione della causa nel merito nonostante il mancato deposito delle note previste dal comma 4 di tale disposizione, senza la previa adozione dei provvedimenti da questo contemplati, costituisce violazione di una regola processuale che integra di per sé motivo di nullità della sentenza, afferendo al concreto dispiegarsi del contraddittorio nel processo, sicchè non occorre l'allegazione e la prova di alcun concreto pregiudizio cagionato dalla stessa. (Nella specie la S.C., in relazione ad appello in controversia di lavoro, ha affermato la nullità della decisione impugnata, per avere la Corte di appello, dato atto della scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c., trattenuto la causa in decisione e rigettato il gravame, invece di fissare nuovo termine per il deposito delle note o udienza "in presenza").

Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)