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Sez. L, Sentenza n. 6476 del 18/12/1985 (Rv. 443547 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - PATTO DELLO STAR DEL CREDERE - CONSEGUENTI AZIONI CONTRATTUALI PER INADEMPIMENTO - ESPERIBILITÀ - TRASFERIMENTO SULL'AGENTE DEL RISCHIO DELL'IMPRESA - LIMITI - ART. 6 DELLO ACCORDO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1956 - PORTATA - PATTO DI TENERE INDENNE IL PROPONENTE DELLE PERDITE SUBITE PER L'INADEMPIMENTO DEL TERZO IN MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DA DETTO ACCORDO O DALL'ART. 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 18 DICEMBRE 1974 - NULLITÀ PARZIALE.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443547-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - PATTO DELLO STAR DEL CREDERE - CONSEGUENTI AZIONI CONTRATTUALI PER INADEMPIMENTO - ESPERIBILITÀ - TRASFERIMENTO SULL'AGENTE DEL RISCHIO DELL'IMPRESA - LIMITI - ART. 6 DELLO ACCORDO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1956 - PORTATA - PATTO DI TENERE INDENNE IL PROPONENTE DELLE PERDITE SUBITE PER L'INADEMPIMENTO DEL TERZO IN MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA DA DETTO ACCORDO O DALL'ART. 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 18 DICEMBRE 1974 - NULLITÀ PARZIALE.*

Nel rapporto di Agenzia il patto cosiddetto dello Star del credere (per cui l'agente in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche al rischio d'impresa sopportando in parte - a prescindere da qualsiasi colpa o dolo - le perdite, subite dall'imprenditore preponente, come conseguenza dell'inadempimento dei clienti da lui procurati) se da una parte non impedisce le normali azioni contrattuali per inadempimento (secondo i criteri generali previsti dall'art. 1218 cod. civ.) in relazione a specifici comportamenti illeciti (colposi o, a maggior ragione, dolosi) dello stesso agente (come la promozione di affari con imprese concorrenti in violazione delle istruzioni del preponente), non consente però d'altra parte di trasferire sullo agente il rischio dell'impresa oltre la misura massima del 20% prevista dall'art. 6 dell'accordo collettivo 20 giugno 1956 reso efficace erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n. 145 (misura ridotta ulteriormente al 15% dall'art. 7 del contratto collettivo 18 dicembre 1974). Pertanto è affetto da nullità parziale il patto con cui l'agente si impegna a tenere indenne il preponente delle perdite subite per l'inadempimento del terzo contraente in misura superiore a quella suddetta, qualunque sia il congegno negoziale utilizzato dalle parti ed anche quando la responsabilità per Star del credere sia collegata alla generica violazione degli obblighi stabiliti per l'agente dall'art. 174 cod. civ.. (V 1448/73, mass n 364166; (Conf 816/85, mass n 374191).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1746, Contr. Coll. 20/06/1956 num. 6, DPR 16/01/1961 num. 145 CORTE COST., Contr. Coll. 18/12/1974 num. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)