Sez. 1, Sentenza n. 816 del 05/03/1975 (Rv. 374191 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - STAR DEL CREDERE - MISURA MASSIMA STABILITA DALL'ART 6 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938 - PATTUIZIONE DI UNA MISURA SUPERIORE - NULLITA.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE - STAR DEL CREDERE - MISURA MASSIMA STABILITA DALL'ART 6 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938 - PATTUIZIONE DI UNA MISURA SUPERIORE - NULLITA.*
L'art 6 dell' accordo economico collettivo 30 giugno 1938, approvato con DM 17 novembre 1938, sul rapporto di Agenzia e di rappresentanza commerciale, che fissa nel venti per cento della perdita subita dal preponente la misura massima dello 'Star del crederè che l'agente ed il rappresentante puo validamente assumere, comporta la nullita del patto in qualunque Forma stipulato, anche se nel corso del rapporto di Agenzia e con riferimento al debito di un singolo cliente, con il quale l'agente assuma l'impegno di tenere indenne il proponente, in una misura superiore a quella fissata dalla citata norma, delle perdite da esso subite per l'inadempienza dei compratori. (nella specie, e stato ritenuto, sulla base dell'enunciato principio, che la cennata nullita aveva colpito anche la fideiussione con la quale l'agente, in pendenza del rapporto di Agenzia, si era impegnato a garantire il preponente contro l'inadempienza di un singolo cliente oltre il limite fissato dall' accordo collettivo). (contra 1812/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1736, Cod. Civ. art. 1742, Contr. Coll. 30/06/1938 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)