Sez. 1, Sentenza n. 1069 del 24/01/2003 (Rv. 560446 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001- Equo indennizzo - Esito del giudizio durato irragionevolmente - Rilevanza ai fini del sorgere del relativo diritto - Esclusione - Fattispecie in tema di transazione della lite pendente.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'equa riparazione viene accordata senza alcun riguardo all'esito del giudizio che ha registrato l'irragionevole durata; pertanto ove la parte invocante l'indennizzo sia addivenuta, nella pendenza di un processo di durata irragionevole (nella specie, in corso da trentaquattro anni), a transigere la controversia, il giudice del merito non può rinvenire in tale vicenda di conclusione alcun ostacolo alla valutazione della domanda né può da detta scelta far discendere l'automatico diniego del ristoro del danno.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)