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Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009 (Rv. 611083 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Art. 4 della legge n. 89 del 2001 - Domanda di equa riparazione - "Dies a quo" per la sua proposizione - Provvedimento conclusivo del processo - Rilevanza esclusiva - Transazione o conciliazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611083-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il termine per la proposizione della relativa domanda decorre dalla data del provvedimento conclusivo del processo (nella specie, la cancellazione della causa dal ruolo), a nulla rilevando eventi ad esso estranei, quale la stipulazione di un atto di transazione, che resta, dunque, estraneo all'ambito del giudizio ed improduttivo di effetti limitativi sotto il profilo indennitario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)