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Sez. L, Sentenza n. 5871 del 03/11/1980 (Rv. 409680 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DEDUZIONE, DINANZI AL GIUDICE DEL MERITO, DELLA ESISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA COSTITUITA DALLO SCARSO RENDIMENTO DEL LAVORATORE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA ESISTENZA DELLA IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409680-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DEDUZIONE, DINANZI AL GIUDICE DEL MERITO, DELLA ESISTENZA DI UNA GIUSTA CAUSA COSTITUITA DALLO SCARSO RENDIMENTO DEL LAVORATORE - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DELLA ESISTENZA DELLA IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA A CAUSA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL LAVORATORE - INAMMISSIBILITA.*

Ove, in Sede di merito, la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata giustificata per lo scarso rendimento del lavoratore, e inammissibile la prospettazione, in Sede di legittimita, della tesi dell'impossibilita sopravvenuta della prestazione lavorativa a causa delle condizioni di salute del lavoratore, in quanto la prospettazione di tale tesi non comporta una semplice qualificazione giuridica, che debba compiersi d'ufficio su fatti gia accertati dal giudice del merito, ma introduce un tema difensivo nuovo, che implica accertamenti di fatto assolutamente diversi da quelli che hanno formato oggetto del giudizio di merito ed e incompatibile con i limiti istituzionali del giudizio di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)