Sez. L, Sentenza n. 7026 del 20/12/1982 (Rv. 424694 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONE NUOVA - DI DIRITTO - QUESTIONI IMPLICANTI UNA MODIFICAZIONE, ANCHE IN ORDINE AGLI ELEMENTI DI FATTO, DEI TERMINI DELLA CONTROVERSIA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLE ASSENZE DEL LAVORATORE CONSIDERATE IN SE STESSE E COSTITUENTI OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO EX ART. 2110 COD. CIV. PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - QUESTIONE ANCORCHÉ TRATTATA DAL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONE NUOVA - DI DIRITTO - QUESTIONI IMPLICANTI UNA MODIFICAZIONE, ANCHE IN ORDINE AGLI ELEMENTI DI FATTO, DEI TERMINI DELLA CONTROVERSIA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLE ASSENZE DEL LAVORATORE CONSIDERATE IN SE STESSE E COSTITUENTI OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO EX ART. 2110 COD. CIV. PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - QUESTIONE ANCORCHÉ TRATTATA DAL GIUDICE D'APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In Sede di legittimità non sono proponibili questioni di diritto che non siano state ritualmente formulate davanti ai giudici di merito e che implichino una modificazione, anche in ordine agli elementi di fatto, dei termini della controversia. Pertanto, qualora il thema decidendum sia stato, in primo grado, circoscritto alla questione se le assenze del lavoratore, considerate per sè stesse e indipendentemente dalla loro eventuale giustificazione per malattia, costituissero o meno giustificato motivo obiettivo di licenziamento, è inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione volto a sostenere l'illegittimità del licenziamento ex art. 2110 cod. civ., per mancato superamento del periodo di comporto, ancorché tale questione sia stata trattata dal giudice di appello, in violazione, peraltro, del secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. e, anzi, al di fuori delle deduzioni e conclusioni formulategli dalle parti. (V 5871/80, mass n 409680; (Conf 2246/80, mass n 405917, sulla prima parte; (Conf 437/80, mass n 403805, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)