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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 10 marzo 1971, causa 38/70

Decisione
decisa il 1971-03-10
ECLI
ECLI:EU:C:1971:24

Epigrafe

Nel procedimento 38-70 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente tra DEUTSCHE TRADAX GMBH, con sede in Amburgo, e Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Ufficio per l'importazione e l'immagazzinamento di cereali e foraggi) di Francoforte sul Meno, domanda vertente sulla legittimità dell'art. 12, n. 1, 3o comma del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e sull'interpretazione dell'art. 8, n. 3, lettera b) del regolamento della Commissione 27 giugno 1967, n. 183, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione per i cereali e i prodotti trasformati a base di cereali, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi, presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore (relatore) e H. Kutscher, giudici ; avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Il 16 maggio 1967, la Deutsche Tradax GmbH, con sede in Amburgo, otteneva dalla «Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel» di Francoforte sul Meno una licenza d'importazione con prefissazione del prelievo, relativa a 5000 tonnellate di orzo. Il titolo avrebbe dovuto scadere il 31 agosto 1967. L'importazione era prevista per il mese di giugno 1967. Il prelievo fissato dalla «Einfuhr-und Vorratsstelle» ammontava a 174,60 DM la tonnellata, per i mesi di maggio e giugno 1967, e a 97,60 DM la tonnellata, per i mesi di luglio e agosto. Al prelievo doveva aggiungersi l'importo supplementare di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU 1967, pag. 2269), importo fissato in 2,20 DM per il mese di luglio e in 5 DM per il mese di agosto 1967.
paragrafo 2
Il rilascio della licenza era subordinato al deposito di una cauzione, nella misura di 5 unità di conto la tonnellata, a garanzia dell'obbligo d'importare entro il termine di validità del titolo.
paragrafo 3
Poichè entro detto termine l'importazione veniva effettuata solo parzialmente (2498,920 tonnellate), il 14 settembre 1967 la «Einfuhr- und Vorratsstelle» — in conformità all'art. 8, n. 1, del regolamento della Commissione 27 giugno 1967, n. 183, relativo ai titoli d'importazione e d'esportazione per i cereali e i prodotti trasformati a base di cereali (GU 1967, pag. 2631) — dichiarava incamerata la cauzione per un importo di 43021,60 DM.
paragrafo 4
Il 30 novembre 1967, essa respingeva il ricorso presentato in data 11 ottobre dalla Deutsche Tradax; quest'ultima adiva allora, il 30 dicembre 1967, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, il quale, con ordinanza 25 febbraio 1970, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 1970, ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 5
1. Se sia valida l'ultima frase dell'art. 12, n. 1, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, che subordina il rilascio di una licenza d'importazione al deposito di una cauzione e stabilisce che questa venga incamerata totalmente o parzialmente se l'importazione non viene effettuata entro il termine di validità della licenza. 2. Qualora la prima questione sia risolta affermativamente; se, in forza dell'art. 3, n. 3, lettera b) del regolamento della Commissione 27 giugno 1967, n. 183, si debba applicare il «prelievo prefissato» vigente nel mese di scadenza della licenza, oppure — come sostiene la ricorrente, che fa riferimento all'art. 15 del regolamento n. 120/67 — si debba applicare il tasso di prelievo in vigore nel mese in cui si prevedeva di effettuare l'importazione.
paragrafo 6
Nella motivazione dell'ordinanza, il giudice proponente espone fra l'altro quanto segue:
paragrafo 7
Il regime della cauzione per l'importazione di cereali, istituito dai regolamenti 120/67 e 183/67, è inconciliabile con l'art. 2, 1o comma, della legge fondamentale tedesca, in quanto limita, violando «l'ordinamento costituzionale», il diritto fondamentale degli operatori commerciali alla libertà d'azione, all'autodeterminazione e alla libertà economica.
paragrafo 8
Il rilascio di licenze d'importazione ha una funzione regolatrice del mercato, poiché il suo scopo è quello di rendere possibile lo studio e il controllo dell'andamento generale di quest'ultimo. Esso risponde quindi a un pubblico interesse. Tuttavia, il sistema della licenza obbligatoria rimarrebbe entro i limiti della «costituzionalità», rispetto all'art. 2, 1o comma, della legge fondamentale, qualora esso fosse l'unico e indispensabile mezzo per ottenere una visione completa del mercato, visione necessaria nell'interesse della Comunità. Ora, si può pensare ad un altro mezzo, che limiterebbe in modo meno grave la libertà d'azione degli operatori economici, e cioè ad un obbligo di notifica.
paragrafo 9
La semplice constatazione del tatto che e possibile una diversa disciplina, altrettanto efficace e meno gravosa, è sufficiente a dimostrare l'incostituzionalità dell'obbligo di garantire l'importazione mediante il deposito di una cauzione, obbligo previsto dall'art. 12 del regolamento n. 120/67.
paragrafo 10
D'altra parte, sembra quanto meno dubbio che l'aliquota del prelievo da applicare sia quella fissata per il mese in cui è prevista l'importazione, secondo quanto indicato nella domanda.
paragrafo 11
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, sono state presentate osservazioni scritte, il 16 ottobre 1970 dal governo del Regno dei Paesi Bassi, il 17 ottobre dall'attrice nel giudizio di merito, il 20 ottobre dalla convenuta nel giudizio di merito, e il 21 ottobre dalla Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 13
Le parti nel giudizio di merito e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 19 gennaio 1971. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 febbraio 1971.
paragrafo 14
Nel procedimento dinanzi alla Corte, l'attrice nel giudizio di merito era rappresentata dagli avv. Otto Krauel e Gerhard Commichau, del foro di Amburgo; la convenuta nel giudizio di merito dall'avv. Albrecht Stockburger, del foro di Francoforte sul Meno; il Governo del Regno dei Paesi Bassi dal sig. W. Riphagen; consigliere giuridico presso il ministero degli affari esteri; la Commissione dal suo consigliere giuridico sig. Claus-Dieter Ehlermann.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte

paragrafo 1
Le osservazioni scritte e orali presentate alla Corte si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
La Deutsche Tradax GmbH, attrice nel giudizio di merito, osserva, sulla prima questione, che l'esistenza nell'ordinamento comunitario di diritti fondamentali della persona è ammessa sia dalla dottrina, sia dalla Corte, che ha affermato essere suo compito il garantirne la tutela. La legittimità del regolamento di cui è causa dev'essere valutata innanzitutto rispetto all'ordinamento giuridico comunitario e ai diritti fondamentali da esso riconosciuti.
paragrafo 3
Questi ultimi comprendono, fra 1 altro, il diritto al libero esercizio dell'attività economica e il principio della proporzionalità dei mezzi. Ambedue sono violati dal regime della cauzione istituito col regolamento 120/67.
paragrafo 4
Detto regime non e indispensabile al funzionamento di congegni di regolazione del mercato, quali la fissazione dei prezzi indicativi, dei prelievi, delle restituzioni e dei premi di denaturazione, e l'eventuale applicazione di clausole di salvaguardia. Poiché le licenze d'importazione sono valide da 2 a 8 mesi, esso non garantisce neppure un controllo efficace del traffico commerciale. Infine, lo scopo perseguito può essere raggiunto con mezzi meno radicali. Sulla seconda questione, l'attrice nel giudizio di merito sostiene che l'espressione «prelievo fissato in anticipo», di cui all'art. 8, n. 3, b), del regolamento n. 183/67, indica il prelievo prefissato per l'ultimo mese di validità della licenza d'importazione.
paragrafo 5
Gli argomenti a sostegno della tesi contraria, basati sull'art. 15, n. 2 e sullo stesso art. 8 del regolamento 120/67, non sono convincenti, mentre sembrano decisive le seguenti considerazioni:
paragrafo 6
Ai sensi dell'art. 8, n. 3, b), del regolamento n. 183/67, l'importo da aggiungere alla cauzione è costituito dal «prelievo fissato in anticipo», maggiorato del supplemento in vigore per il mese dell'importazione indicato nella licenza o per l'ultimo mese di validità della stessa, se quest'ultimo supplemento è più elevato, e diminuito del prelievo da applicarsi nell'ultimo giorno (dell'ultimo mese) di validità della licenza d'importazione. Benché la norma contempli il supplemento in vigore per l'ultimo mese di validità della licenza solo nel caso in cui tale supplemento è più elevato di quello in vigore nel mese previsto per l'importazione dal titolare della licenza, è logico basarsi su prelievi e supplementi in vigore nello stesso momento.
paragrafo 7
Questa interpretazione è conforme allo scopo del regime della cauzione, che è quello di garantire che le importazioni autorizzate vengano effettuate. Essa trova conferma, del resto, nell'art. 9, a) e b), del regolamento del Consiglio 21 giugno 1967, n. 140, relativo alle norme per la prefissazione dei prelievi da applicarsi ai cereali (GU 1967, pag. 2456), nell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 183/67, i cui termini sono ripresi nell'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione 21 agosto 1967, n. 473 (relativo ai titoli d'importazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso e i prodotti trasformati a base di riso; GU 1967, n. 204, pag. 16), nonché nel regolamento della Commissione 7 aprile 1970, n. 638 (che modifica il regolamento n. 473/67; GU 1970, n. L 78, pag. 7). D'altra parte, in caso di utilizzazione parziale di una licenza sarebbe illogico applicare un determinato prelievo ai quantitativi importati e basare su un altro prelievo il calcolo della cauzione relativa ai quantitativi non importati.
paragrafo 8
La «Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel», convenuta nel giudizio di merito, assume, riguardo alla seconda questione, che l'unica interpretazione esatta della nozione di «prelievo fissato in anticipo» è quella da lei sostenuta ed applicata da vari anni: il prelievo da prendere in considerazione è quello fissato per il mese in cui si prevede che avrà luogo l'importazione, secondo quanto indicato nella domanda dal titolare della licenza.
paragrafo 9
Dall'art. 8, n. 3 del regolamento n. 183/67 risulta che in questo contesto le tre nozioni di prelievo prefissato, supplemento prefissato e restituzione prefissata hanno chiaramente la stessa funzione, cioè quella di elementi di calcolo per la determinazione dell'importo da aggiungere alla cauzione. Ora, mentre il regolamento stabilisce espressamente, per il supplemento nel caso della licenza d'importazione e per la restituzione nel caso della licenza d'esportazione, che l'importo da prendere in considerazione è, in linea di principio, quello in vigore per
paragrafo 10
l'ultimo mese di validità della licenza, nulla di simile è stato stabilito per quanto riguarda il prelievo prefissato. Se ne deve dedurre che l'art. 8, n. 3, con l'espressione «prelievo fissato in anticipo», non vuole indicare il prelievo in vigore nell'ultimo mese di validità della licenza; si può prendere in considerazione solo il prelievo in vigore nel mese previsto per l'importazione, poiché nulla indica che si possa ricorrere ad un altro prelievo. Questa interpretazione è confermata dalla lettera e dallo spirito dei regolamenti di base relativi alla prefissazione del prelievo. Risulta, fra l'altro dall'art. 15, n. 2, del regolamento 120/67, che in caso di prefissazione il prelievo è uno solo, calcolato a seconda del mese dell'importazione indicato dal titolare della licenza. L'art. 9, a), del regolamento 140/67, che si basa sull'art. 15, n. 4, del regolamento 120/67, non è in contrasto col suddetto principio, in quanto si riferisce a circostanze eccezionali, diverse da quelle contemplate dall'art. 8 del regolamento 183/67. Lo stesso ordine di idee si riflette nell'art. 5, n. 2, di quest'ultimo regolamento.
paragrafo 11
L interpretazione proposta corrisponde alla lettera e allo spirito del regime della cauzione: questa serve ad incitare l'operatore all'adempimento puntuale dell'obbligo d'importare connesso alla licenza. Per diminuire il rischio di speculazioni sul prelievo e prevenire la tentazione di lasciare inutilizzato il titolo (particolarmente rilevanti in caso di prefissazione del prelievo) è stata prevista una cauzione supplementare; il criterio adottato per la determinazione di quest'ultima è la differenza fra il prelievo prefissato per il mese in cui si prevedeva l'importazione e il prelievo in vigore nell'ultimo giorno di validità del titolo, differenza che può essere considerata rappresentativa dell'interesse dell'importatore a non utilizzare la licenza.
paragrafo 12
All'obiezione secondo cui questa interpretazione è fondata sul raffronto tra due prelievi che non si possono paragonare, in quanto calcolati in funzione di' due prezzi d'entrata diversi, si può ribattere che uno degli elementi su cui è basato il prelievo — il prezzo cif — è anch'esso diverso a seconda che l'importazione abbia luogo l'ultimo giorno o l'ultimo mese di validità della licenza. L'interpretazione proposta dalla convenuta nel giudizio di merito non è quindi meno logica dell'interpretazione contraria. Il governo del Regno dei Paesi Bassi sostiene, in merito alla seconda questione, che l'espressione «prelievo fissato in anticipo» di cui all'art. 8, n. 3, b), del regolamento 183/67 indica, in linea di principio, il prelievo in vigore nell'ultimo mese di validità della licenza.
paragrafo 13
L'argomento della convenuta nel giudizio di merito, tratto dall'art. 15, n. 2, del regolamento 120/67, porta a conclusioni errate. Detta norma, che riprende quasi letteralmente i termini dell'art. 17, n. 2, del regolamento 19, si fonda sul principio che, in caso di prefissazione, viene fissato un solo prelievo e cioè, salvo eventuali correzioni, quello in vigore nel mese previsto per l'importazione, e che d'altro canto questo prelievo viene applicato per l'intero periodo di validità della licenza,, indipendentemente dal mese dell'importazione effettiva. Ora, fin dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, il regolamento n. 54 ha istituito un sistema che, in deroga all'art. 17, n. 2, del regolamento 19, prevede la possibilità di applicare vari prelievi. In questo sistema, tuttora in vigore, è posto l'accento sul fatto che l'interessato conosce in anticipo i vàri prelievi da applicare a un'importazione effettuata durante uno dei mesi di validità della licenza. Perciò, ai sensi dell'art. 7 del regolamento 54, tutti i prelievi da applicarsi durante i vari mesi di validità della licenza sono prefissati, tanto in diritto quanto in fatto. Il sistema è rimasto invariato quando, il 1o luglio 1967, l'art. 17, n. 2, del regolamento 19 è stato sostituito dall'art. 15, n. 2, del regolamento 120/67, e l'art. 7 del regolamento 54 dall'art. 9 del regolamento 140/67.
paragrafo 14
Il fatto che i prelievi rispettivamente in vigore per ciascuno dei mesi di validità della licenza d'importazione sono prefissati trova conferma nell'art. 5, n. 2 b) del regolamento 183/67; questa norma non avrebbe senso nel sistema di fissazione dei prelievi originariamente previsto.
paragrafo 15
L'obbligo d'importare, connesso al rilascio della licenza, è indispensabile per ottenere una visione completa della situazione del mercato. Il sistema proposto dalla convenuta nel giudizio di merito non è atto a garantire, in tutti i casi, una sanzione adeguata per il mancato adempimento di quest'obbligo. Detto sistema non è quindi conforme allo scopo del regime della cauzione.
paragrafo 16
Esso porta, del resto, a un risultato iniquo per il fatto che istituisce un raffronto tra dati eterogenei: un importo ha infatti subito l'effetto del deprezzamento al momento del nuovo raccolto, mentre l'altro è rimasto invariato.
paragrafo 17
La Commissione delle Comunità europee, dopo aver esposto, nella sua memoria, le ragioni per cui ritiene che il regime della cauzione non leda alcuno dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento comunitario, ha sostenuto nella fase orale che la giurisprudenza della Corte, e precisamente la sentenza 17 dicembre 1970 nella causa 11-70 (domanda di pronunzia pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno nella causa pendente tra la ditta «Internationale Handelsgesellschaft mbH» e la «Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel»), suggerisce la soluzione della prima questione deferita alla Corte nel presente procedimento.
paragrafo 18
Sulla seconda questione, dopo aver illustrato le due tesi opposte e gli argomenti testuali che si possono addurre a sostegno dell'una o dell'altra, la Commissione sostiene che i criteri d'interpretazione da applicare nella fattispecie, e in particolare quello relativo allo scopo del regime della cauzione, militano chiaramente a favore della seconda tesi, per cui l'espressione «prelievo fissato in anticipo» indica il prelievo fissato per l'ultimo mese di validità della licenza d'importazione. L'importo da aggiungere alla cauzione si ottiene sottraendo dal «prelievo prefissato», maggiorato di un supplemento, il «prelievo in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione». Quest'ultimo prelievo è costituito dalla differenza fra il prezzo d'entrata e il prezzo cif valido per lo stesso giorno. In base a questo stesso prezzo cif viene calcolato il prelievo prefissato per l'ultimo mese di validità della licenza d'importazione, il che non avviene invece per il prelievo prefissato per il mese dell'importazione indicato nella licenza. È normale che si raffrontino prelievi calcolati sulla stessa base.
paragrafo 19
Al «prelievo fissato in anticipo» si aggiunge, prima di effettuare la sottrazione, il supplemento «di cui alla tabella dei supplementi in vigore … o per l'ultimo mese di validità del titolo, se quest'ultimo supplemento è più elevato». Dal fatto che va preso in considerazione il supplemento in vigore nell'ultimo mese, si può dedurre che anche il prelievo da prendere in considerazione è quello prefissato per l'ultimo mese.
paragrafo 20
La cauzione ha lo scopo d'incitare l'importatore ad effettuare l'importazione del quantitativo indicato nella licenza, nel termine di validità di quest'ultima. In caso di prefissazione del prelievo, la cauzione deve quindi evitare che l'importatore ceda alla tentazione di chiedere, per lo stesso quantitativo, una nuova licenza con prelievo prefissato meno elevato, oppure d'importare il detto quantitativo su nuova licenza, senza prefissazione, pagando il prelievo meno elevato del giorno dell'importazione.
paragrafo 21
L'interesse dell'importatore a rinunciare alla vecchia licenza è direttamente proporzionale alla diminuzione del prelievo durante il periodo di validità della licenza stessa. Nell'art. 8, n. 3, del regolamento 183/67 si ha una valutazione forfettaria del suddetto interesse; la norma va interpretata secondo la sua finalità, che è quella di sopprimere nei limiti del possibile la tentazione di rinunciare alla licenza.
paragrafo 22
Vi sono buone ragioni per valutare l'interesse dell'importatore a rinunciare alla vecchia licenza mediante il raffronto tra il prelievo prefissato e il prelievo in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo; è quindi conforme allo scopo della cauzione il calcolare l'importo da aggiungere alla stessa in base alla differenza tra il prelievo prefissato per l'ultimo giorno di validità del titolo, pari al prelievo fissato per l'ultimo mese, ed il prelievo in vigore nel momento considerato.
paragrafo 23
Non v'è per contro alcuna ragione plausibile di valutare il suddetto interesse procedendo ad un raffronto tra il prelievo prefissato per il mese previsto per l'importazione e il prelievo in vigore l'ultimo giorno di validità della licenza: questi due prelievi non vanno mai pagati simultaneamente, e l'importatore non ha perciò alcun interesse ad optare per l'uno o per l'altro.
paragrafo 24
Per di più, il prendere in considerazione il prelievo fissato in anticipo per il mese previsto per l'importazione non risponde allo scopo del regime della cauzione. Infatti, questo prelievo è in generale meno elevato di quello fissato per l'ultimo mese di validità della licenza, in quanto il prezzo d'entrata aumenta, nel corso della stagione, in funzione delle maggiorazioni mensili.
paragrafo 25
L'art. 8, lettera b) del regolamento 183/67 è stato riportato testualmente nel regolamento 473/67 e, da quando quest' ultimo è in vigore, è stato variamente interpretato ed applicato negli Stati membri. Per metter fine a questa difficoltà d'interpretazione, il regolamento 638/70 ha modificato il testo dell'art. 8, n. 3, b), cosicché l'espressione «prelievo fissato in anticipo» va intesa d'ora in poi — ma senza alcun effetto retroattivo — nel senso di prelievo fissato per l'ultimo mese di validità della licenza d'importazione.
paragrafo 26
Va inoltre osservato che il regolamento del Consiglio 30 novembre 1970, n. 2434 (che modifica i regolamenti 120/67 e 359/70, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e del riso; GU 1970, n. L 262, pag. 1) conside ra che «in generale il mese indicato sul titolo per l'importazione non corrisponde al mese in cui l'importazione stessa è effettuata» e, di conseguenza, modifica l'art. 15 del regolamento 120/67 sopprimendovi il riferimento al prezzo d'entrata in vigore nel mese previsto per l'importazione.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 25 febbraio 1970, pervenuta in cancelleria il 23 luglio 1970, in Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha chiesto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni: 1o Se sia valida l'ultima frase dell'art. 12, n. 1, del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, che subordina il rilascio di una licenza d'importazione al deposito di una cauzione e stabilisce che questa venga incamerata totalmente o parzialmente se l'importazione non viene effettuata entro il termine di validità della licenza. 2o Qualora la prima questione sia risolta affermativamente; se, in forza delart. 8, n. 3, lettera b) del regolamento della Commissione 27 giugno 1967, n. 183, si debba applicare il «prelievo prefissato» vigente nel mese di scadenza della licenza, oppure — come sostiene la ricorrente, che fa riferimento all'art. 15 del regolamento n. 120/67 — si debba applicare il tasso di prelievo in vigore nel mese in cui si prevedeva di effettuare l'importazione.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

paragrafo 1
2/4 La prima questione, che riguarda la legittimità del regime della cauzione di cui all'art. 12, n. 1, ultimo comma del regolamento del Consiglio CEE 13 giugno 1967, n. 120 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GÙ 1967, pag. 2269) è identica in sostanza ad una questione deferita a questa Corte dallo stesso giudice nella causa 11-70 e risolta con sentenza 17 dicembre 1970. In questa, la Corte ha affermato che l'esame della questione non aveva rivelato elementi atti ad inficiare la validità delle disposizioni sopramenzionate. Nel presente giudizio non è emerso alcun nuovo elemento atto a modificare detto apprezzamento.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 5
La seconda questione riguarda l'interpretazione della nozione di «prelievo fissato in anticipo» di cui all'art. 8, n. 3, lettera b), primo trattino, del regolamento della Commissione CEE 27 giugno 1967 n. 183 (relativo alle licenze d'importazione e d'esportazione per i cereali e i prodotti trasformati a base di cereali; GU 1967, pag. 2631), il quale prelievo costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione per calcolare la cauzione, o la parte di cauzione, da incamerarsi qualora un'importazione non venga effettuata, in tutto o in parte, entro il termine di validità della licenza.
punto 6
Dalla discussione è emerso che detta disposizione è stata interpretata in modi divergenti dalle competenti autorità dei vari Stati membri, alcune delle quali hanno ritenuto che, per «prelievo fissato in anticipo», si debba intendere il prelievo relativo al mese previsto per l'importazione nella licenza, mentre altre hanno compreso trattarsi del prelievo relativo all'ultimo mese di validità della licenza stessa.
punto 7
L'ente d'intervento della Repubblica federale di Germania, «Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel» di Francoforte sul Meno, convenuto nella causa principale, richiamandosi all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 120/67, è per la prima interpretazione. L'attrice nella causa principale è invece per la seconda interpretazione. La Commissione, dopo aver a lungo fatta propria la prima interpretazione, ha difeso dinanzi a questa Corte la seconda, richiamandosi in particolare all'art. 9 del regolamento del Consiglio 21 giugno 1967 n. 140 (relativo alle norme per fissare in anticipo i prelievi da applicarsi ai cereali; GU 1967, pag. 2456), come pure allo scopo del regime della cauzione.
punto 8
Il regolamento n. 183/67 dispone, all'art. 8, n. 3, che gli importi da prendere in considerazione per calcolare la cauzione o la parte di cauzione che va incamerata, se si tratta di licenze d'importazione per le quali il prelievo è stato fissato in anticipo: «0,50 unità di conto la tonnellata, più un importo uguale al: prelievo fissato in anticipo maggiorato del supplemento di cui alla tabella dei supplementi in vigore il giorno della presentazione della domanda del titolo per il mese dell'importazione indicato nel titolo o per l'ultimo mese di validità del titolo se quest'ultimo supplemento è più elevato, e diminuito del prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione». Questa disposizione, benché precisi i vari elementi da prendere in considerazione nel calcolare la cauzione, o parte di cauzione, da incamerarsi, non specifica cosa si debba intendere per «prelievo fissato in anticipo». Per interpretare questa espressione, è quindi opportuno rifarsi alle disposizioni sulle quali è fondato l'intero regolamento n. 183/67, cioè i regolamenti del Consiglio nn. 120/67 e 140/67.
punto 9
L'art. 15, n. 2, del regolamento 120/67 dispone che, in caso di prefissazione, il prelievo da riscuotersi all'atto dell'importazione è quello «applicabile il giorno del depositio della domanda del titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione». Dato che il regolamento 183/67 usa l'espressione in esame senza ulteriormente precisarla, questa va intesa nello stesso senso in cui è usata nel regolamento 120/67, di cui il regolamento 183/67 costituisce un provvedimento d'attuazione.
punto 10
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, questa situazione giuridica è stata modificata dall'art. 9 del regolamento 140/67, a termini del quale, «se l'importazione non è effettuata durante il mese indicato al momento della presentazione della domanda, … a) il prelievo che era applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo è adeguato in funzione del prezzo d'entrata in vigore il giorno dell'importazione …». Questa disposizione infatti — la quale contempla l'ipotesi che l'importazione venga effettuata entro il termine di validità della licenza, ma in un mese diverso da quello indicato al momento della domanda — non si applica nel caso in cui, l'importazione non avendo avuto luogo (o avendo avuto luogo solo parzialmente) entro il termine, la cauzione (o una parte di essa) va incamerata. Non è esatto che la citata disposizione abbia modificato il sistema del regolamento 120/67, e ciò tanto meno giacché il regolamento 140/67 — in quanto provvedimento d'attuazione, non già direttamente dell'art. 43, n. 2, del trattato, ma dell'art. 15, n. 4 del regolamento 120/67 — non poteva derogare al regolamento su cui è fondato.
punto 11
Così stando le cose, è superfluo esaminare le considerazioni svolte in corso di causa circa lo scopo delle disposizioni relative alle modalità per determinare gli importi da incamerare in caso di mancata importazione, scopo che è stato del resto variamente interpretato.
punto 12
L'espressione «prelievo fissato in anticipo» di cui all'art. 8 n. 3, lettera b), primo trattino, del regolamento n. 183/67 va dunque riferita al prelievo relativo al mese indicato nella domanda dal titolare della licenza.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 13
Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nel giudizio di merito, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali delle parti nel giudizio di merito e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, visto il regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, il regolamento del Consiglio 21 giugno 1967, n. 140 e il regolamento della Commissione 27 giugno 1967, n. 183, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni deferitele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 25 febbraio 1970, afferma per diritto: 1o Dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 12, n. 1, ultimo comma, del regolamento del Consiglio CEE 13 giugno 1967, n. 120, il quale subordina il rilascio delle licenze d'importazione al deposito di una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare entro il termine di validità della licenza. 2o L'espressione «prelievo fissato in anticipo», di cui all'art. 8, n. 3 lettera b), del regolamento della Commissione CEE 27 giugno 1967, n. 183, va riferita al prelievo fissato per il mese d'importazione indicato, nella domanda, dal titolare della licenza.

Firme

Lecourt Donner Trabucchi Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 marzo 1971. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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