Sez. 3, Sentenza n. 1303 del 15/03/1989 (Rv. 462156 - 01)
LOCAZIONI - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - (SANATORIA) - INTERESSI DOVUTI - CALCOLO SECONDO IL TASSO LEGALE - CONVENZIONE DI UN TASSO DI INTERESSE SUPERIORE A QUELLO LEGALE SULL'IMPORTO DEI CANONI CORRISPOSTI IN RITARDO - ESCLUSIVA APPLICABILITÀ AGLI EFFETTI DELLA RISARCIBILITÀ DEL MAGGIOR DANNO DI CUI ALL'ART. 1224 COD. CIV..*
LOCAZIONI - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI D'IMMOBILI URBANI - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI - (SANATORIA) - INTERESSI DOVUTI - CALCOLO SECONDO IL TASSO LEGALE - CONVENZIONE DI UN TASSO DI INTERESSE SUPERIORE A QUELLO LEGALE SULL'IMPORTO DEI CANONI CORRISPOSTI IN RITARDO - ESCLUSIVA APPLICABILITÀ AGLI EFFETTI DELLA RISARCIBILITÀ DEL MAGGIOR DANNO DI CUI ALL'ART. 1224 COD. CIV..*
La legge n. 392 del 1978 cosiddetta sull'equo canone - compreso l'art. 79 che tende soltanto a garantire l'equilibrio sinallagmatico del contratto secondo la valutazione operata dal legislatore - non pone limiti all'autonomia negoziale con riguardo alla Determinazione preventiva del risarcimento del danno nel caso di ritardo nell'adempimento delle reciproche prestazioni, tra cui quella relativa al pagamento del canone alle scadenze pattuite. Consegue che la clausola con la quale le parti abbiano convenuto un tasso di interesse superiore a quello legale sull'importo dei canoni corrisposti in ritardo trova applicazione agli effetti della risarcibilità del maggior danno di cui al secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., ma non ai fini della sanatoria della morosità, per cui gli interessi devono essere calcolati al tasso legale, come prescrive l'art. 55 della legge n. 392 del 1978, in quanto altrimenti la suddetta clausola attribuirebbe al locatore l'indebito vantaggio di rendere più oneroso per il conduttore il meccanismo di purgazione della mora.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)