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Sez. 3, Sentenza n. 4484 del 25/02/2009 (Rv. 606777 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Accertamento giudiziale della scadenza contrattuale - Permanenza della detenzione dell'immobile da parte del conduttore - Illegittimità - Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 61 del 1989 - Conseguenza - Obbligo di corresponsione dell'indennità di occupazione fino all'effettivo rilascio - Sussistenza - Criterio di liquidazione - Riferimento alla previsione dell'art. 1 bis del d.l. n. 551 del 1988 convertito nella citata legge n. 61 del 1989 - Necessità - Rilevanza della diversa misura dell'indennità di mora contrattualmente pattuita - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606777-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

Il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto (nella specie, accertata giudizialmente) è tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, deve essere effettuata in base all'art. 1 bis del d.l. n. 551 del 1988 (convertito, con modif., dalla legge n. 61 del 1989), senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto (ormai conclusosi) a titolo di indennità di mora per il ritardo nel pagamento del canone.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1988 num. 551 art. 1 bis CORTE COST., Legge 21/02/1989 num. 61 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)