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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22461 del 04/11/2015 (Rv. 637029 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Onere di contestazione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637029-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum", sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)