Sez. 2, Sentenza n. 26859 del 29/11/2013 (Rv. 629109 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE | Principio di preclusione in senso causale - Principio di non contestazione - Nesso - Titolarità passiva del rapporto controverso incontestata in primo grado - Contestazione in grado di appello - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE
Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Ne consegue che, in grado di appello, non è ammessa la contestazione della titolarità passiva del fatto controverso che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)