Sez. 1, Sentenza n. 311 del 12/01/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212873 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Per causa sopravvenuta - Casi - Ricorso avverso provvedimento impositivo di misura cautelare - Decorrenza del termine massimo di custodia cautelare - Sopravvenuto giudicato sostanziale di condanna - Carenza di interesse ad impugnare - Inammissibilità della impugnazione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
In tema di impugnazione di provvedimenti cautelari, l'interesse ad impugnare, previsto dal comma 4 dell'art 568 cod. proc. pen., deve essere, secondo i principi generali, concreto ed attuale. Tali presupposti non ricorrono se la questione relativa alla scadenza del termine massimo di custodia cautelare sia stata sollevata nella fase di cognizione ma la sentenza di condanna sia divenuta definitiva prima che tale questione fosse stata risolta. (Fattispecie in cui, essendo stata la decisione del procedimento incidentale "de libertate" annullata con rinvio dalla Suprema Corte, la sentenza, affermativa di responsabilità, è divenuta non più impugnabile, prima della pronunzia del giudice di rinvio, con la conseguente definitività del titolo detentivo, a suo tempo emesso a carico degli imputati, i quali non hanno dunque più interesse alcuno alla prosecuzione del giudizio incidentale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)