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Sez. U, Sentenza n. 31524 del 14/07/2004 Cc. (dep. 20/07/2004) Rv. 228167 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Questione posta nella fase di cognizione - Sopravvenienza della condanna irrevocabile - Persistente interesse alla sua definizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228167-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

La questione, posta nella fase di cognizione, circa la scadenza dei termini di durata massima della custodia in carcere (nella specie, dapprima in sede di appello cautelare e successivamente in cassazione) perde rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà. Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)