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Sez. 2 - , Sentenza n. 9371 del 21/05/2020 (Rv. 657750 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Omessa comunicazione agli interessati degli esiti istruttori - Violazione del diritto di difesa e dei principi di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657750-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

In tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, la mancata comunicazione all'incolpato degli esiti istruttori non comporta violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, atteso che il procedimento amministrativo deve ritenersi "ab origine" conforme alle prescrizioni di tale ultima disposizione, essendo il provvedimento sanzionatorio impugnabile davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e presso il quale รจ garantito il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)