Sez. 2 - , Sentenza n. 16517 del 31/07/2020 (Rv. 659018 - 05)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Garanzie del contraddittorio previste per il procedimento davanti alla Banca d'Italia - Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi di cui all'art. 24, comma 1, l. n. 262 del 2005 - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il procedimento sanzionatorio davanti alla Banca d'Italia non viola il diritto di difesa dell'incolpato, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1, della l. n. 262 del 2005 disponga che "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie", è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)