Sez. 5 - , Sentenza n. 34575 del 30/12/2019 (Rv. 656420 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Declaratoria di illegittimità - Effetti su sentenza - Mancata impugnazione del capo della sentenza che ha applicato la norma dichiarata incostituzionale - Conseguenze - Fattispecie.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del rilievo afferente il difetto di giurisdizione, siccome non dedotto come motivo d'appello, benché fosse nelle more intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 2008 che, nella pendenza del giudizio, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 che attribuiva alla Commissione tributaria le controversie riguardanti la debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 46 del 1997).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1997 num. 46 art. 63, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)