Sez. 1, Sentenza n. 9950 del 18/06/2012 (Rv. 623166 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Liquidazione dell'indennità di espropriazione compiuta in base a norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima - Omessa impugnazione del relativo capo di sentenza - Conseguenze.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
La declaratoria di illegittimità costituzionale d'una norma non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione, quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati, ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)