Sez. L, Sentenza n. 5403 del 02/06/1999 (Rv. 526987 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE | Maturazione del diritto entro il 31 dicembre 1992 - Requisito della cessazione del lavoro ex art. 1 comma settimo D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 - Necessità - Esclusione - Opzione per la continuazione del rapporto di lavoro ex art. 6 D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 conv. in legge 26 febbraio 1982 n. 54 - Successiva domanda di pensione presentata dopo il 31 dicembre 1992 - Cessazione dal lavoro - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE
Poiché ai sensi dell'art. 6 della legge 155 del 1981 il diritto a pensione di vecchiaia sorge con il compimento dell'età pensionabile (ove risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva), ove il diritto sia sorto entro il 31 dicembre 1992 non è necessario l'ulteriore requisito della cessazione del rapporto di lavoro (introdotto, con decorrenza dal primo gennaio 1993, ad opera dell'art. 1 comma settimo del D.Lgs. 503 del 1992) essendo irrilevante che la domanda amministrativa - prescritta solo per dare impulso al procedimento di liquidazione - sia stata proposta dopo il primo gennaio 1993, giacché il relativo diritto era già sorto al compimento dell'età pensionabile. Viceversa, nel caso in cui venga esercitata l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, e venga poi presentata domanda di pensione (facendo così venir meno per il futuro gli effetti della primitiva opzione), il relativo diritto insorge dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, e, dovendosi verificare la sussistenza dei requisiti alla luce della legge vigente a quella data, consegue che per le domande di pensione presentate successivamente al 31 dicembre 1992 è necessario l'ulteriore requisito della cessazione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 1 del citato decreto legislativo, a nulla rilevando il compimento dell'età pensionabile prima della entrata in vigore di quest'ultima disposizione, perché con l'esercizio dell'opzione si è rinunciato al diritto a pensione al compimento del sessantesimo anno.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)