Sez. 5 - , Ordinanza n. 25583 del 27/10/2017 (Rv. 646170 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | - Aiuti di Stato - Recupero mediante attestazione e versamento a carico del contribuente - Omissione - Sanzioni applicabili - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero degli aiuti di Stato erogati ai sensi dell'art. 5-sexies d.l. n. 282 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2003), in caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al comma 2 dell'art. 24 della l. n. 29 del 2006 e di mancato versamento dei relativi importi, previsto invece dal successivo comma 3 del medesimo articolo, sono applicabili le sanzioni per le omissioni di dichiarazioni obbligatorie e di versamenti (previste, rispettivamente, dagli artt. 11 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997), posto che, sebbene il recupero operi sulla base della decisione della Commissione europea n. 2005/315/CE, del 20 ottobre 2004, la relativa procedura, per quanto non disciplinata dal Regolamento n. 659 del 22 marzo 1999 del Consiglio (successivamente modificato e poi sostituto dal Regolamento n. 1589 del 13 luglio 2015 del Consiglio), è regolata dalla normativa nazionale, soggetta alla verifica della Commissione in ordine alla idoneità ed effettività della stessa, dovendo quindi le dette sanzioni ritenersi in linea con la normativa dell'Unione in quanto volte a rendere effettivo il recupero in oggetto.
Riferimenti normativi: Legge 21/02/2003 num. 27 art. 1 CORTE COST., Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 sexies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 11, Decisione Commissione CEE 20/10/2004 num. 315, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659, Regolam. Consiglio CEE 13/07/2015 num. 1589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)