Sez. 5, Sentenza n. 7057 del 26/03/2014 (Rv. 630588 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversia avente ad oggetto l'attribuzione di rendita catastale - Accordo sulla rendita catastale contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale - Sopravvenuta modificazione dei parametri o delle condizioni giustificative - Rideterminazione - Ammissibilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di rendita catastale, ove la stessa sia stata determinata in virtù di una conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nella versione vigente "ratione temporis"), non è preclusa la sua rideterminazione qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di dell'accordo che giustifichi il riesame della situazione. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rigetto della relativa istanza del contribuente, in quanto, successivamente all'estinzione, per intervenuta conciliazione giudiziale, di una controversia sull'attribuzione della rendita, vi era stata una variazione del saggio di redditività).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/1996 num. 437 art. 12 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)