Sez. 5, Sentenza n. 14300 del 19/06/2009 (Rv. 608637 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Carattere novativo - Conseguenze - Sostituzione dell'obbligazione originaria con quella concordata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, della legge n. 311 del 2004, ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 419 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)