Sez. L, Sentenza n. 7000 del 27/11/1986 (Rv. 449085 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI AUTOFERROTRANVIERI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI AUTOFERROTRANVIERI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'art. 20 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (il quale deroga alla disciplina generale dell'art. 2103 cod. civ.) prevede come condizione legittimante il trasferimento degli autoferrotranvieri l'esistenza, nella Sede di destinazione del lavoratore trasferito, di uffici o servizi (tra i quali rientrano il capolinea e l'autorimessa) dell'azienda. L'accertamento del giudice del merito circa la sussistenza, in concreto, di detta condizione è incensurabile in Sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (V 2282/81, mass n 413018).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)