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Sez. L, Sentenza n. 2282 del 15/04/1981 (Rv. 413018 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - TEMPORANEO AFFIDAMENTO ALLA STEFER ED ALLA ROMANA NORD DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DEL LAZIO - OBBLIGHI E FACOLTA DELLE DUE SOCIETA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE - TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI AD UNA SEDE DIVERSA - FACOLTA DELLE PREDETTE - RICONDUCIBILITA ALLA FATTISPECIE EX ART 20 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO AL RD N 148 DEL 1931 - ESCLUSIONE - LEGITTIMITA COSTITUZIONALE.*
Stato
decisa il 1981-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413018-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - TEMPORANEO AFFIDAMENTO ALLA STEFER ED ALLA ROMANA NORD DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DEL LAZIO - OBBLIGHI E FACOLTA DELLE DUE SOCIETA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE - TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI AD UNA SEDE DIVERSA - FACOLTA DELLE PREDETTE - RICONDUCIBILITA ALLA FATTISPECIE EX ART 20 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO AL RD N 148 DEL 1931 - ESCLUSIONE - LEGITTIMITA COSTITUZIONALE.*

Fino all'inquadramento definitivo, da effettuarsi con decorrenza dall'1 novembre 1975, a norma delle Disposizioni della legge regionale Lazio 2 dicembre 1975 n 79, l'utilizzazione del personale delle imprese di trasporto pubblico del Lazio da parte delle societa Stefer e Romana Nord, temporanee affidatarie del servizio stesso, a norma dell'art 5 della legge Reg Lazio 22 aprile 1975 n 33, comporta l'Obbligo per le due societa di mantenere alle proprie dipendenze il personale gia impiegato presso le cessate imprese e di corrispondergli lo stesso trattamento giuridico ed economico, rispettandone le qualifiche, ma con facolta di adibire detto personale anche a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Nell'ambito di tale facolta rientra anche il trasferimento dei dipendenti ad una Sede diversa, il quale non e riconducibile alla fattispecie prevista dall'art 20 del regolamento allegato al RD n 148 del 1931 (che riguarda i comuni trasferimenti disposti dalla stessa impresa che ha assunto gli agenti e, a norma dell'art 37 della legge n 300 del 1970, costituisce valida deroga al disposto del penultimo comma dell'art 2103 cod civ, nel testo di cui all'art 13 della stessa legge) e, in quanto ampiamente giustificata dalle particolarita della vicenda, non offre dubbi di legittimita costituzionale. (Conf 2337/78, mass n 391734 nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 20, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 02/04/1973 num. 22 art. 6, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 1, Legge Reg. Lazio 22/04/1975 num. 33 art. 5, Legge Reg. Lazio 02/12/1975 num. 79 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)