Sez. 3, Sentenza n. 1439 del 12/02/1991 (Rv. 470882 - 01)
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Provvedimento di sospensione o di rigetto dell'istanza di sospensione - Emissione in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione
Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione o di rigetto della istanza di sospensione, pronunciato dal giudice in sede di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi, è soggetto, nel corso del procedimento, agli ordinari rimedi della revoca o della modifica ed all'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che contro lo stesso è inammissibile il rimedio straordinario del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625, Cod. Proc. Civ. art. 626
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)