Sez. U, Ordinanza n. 8095 del 02/04/2007 (Rv. 596810 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto di assicurazione con designazione di beneficiario - Diritto all'indennizzo - Titolarità del diritto sostanziale e del diritto d'azione - Beneficiario - Domanda congiunta di stipulante e beneficiario - Oggetto del giudizio e criteri di collegamento per la giurisdizione - Riferimento alla domanda del beneficiario.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Nel contratto assicurativo con designazione del beneficiario, il diritto all'indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo credito nei confronti dell'assicuratore e solo al beneficiario compete il diritto di azione nei confronti di questi per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria. Ne consegue che, proposta congiuntamente azione di condanna dall'assicurato e dal beneficiario nei confronti dell'assicuratore, poichè la domanda del primo, con cui non si fa valere un autonomo diritto ma si sostengono le ragioni dell'altro, ha la sostanza di un atto di intervento adesivo dipendente, l'oggetto del giudizio è soltanto quello fissato dalla domanda del beneficiario, ed è in relazione a quest'ultima che devono valutarsi i criteri di collegamento ai fini della determinazione della giurisdizione sullo straniero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)