Sez. 2, Sentenza n. 6531 del 23/03/2006 (Rv. 594102 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO | Assunzione di un diritto proprio da parte del beneficiario - Configurabilità - Sussistenza - Designazione come beneficiari degli eredi legittimi e testamentari - Effetti - Applicabilità delle regole sulla successione ereditaria - Esclusione - Individuazione nei chiamati all'eredità dei titolari del diritto derivante dal contratto di assicurazione - Accettazione o rinuncia all'eredità - Irrilevanza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO
Poichè nel contratto di assicurazione per il caso di morte il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1921 cod. civ., un diritto proprio derivante dal contratto alla prestazione assicurativa (salvi gli effetti dell'eventuale revoca della designazione ex art. 1921 cod. civ.), l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte del contraente, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinunzia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1921
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)