Sez. 1, Sentenza n. 11916 del 19/05/1978 Ud. (dep. 06/10/1978) Rv. 140053 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - ESCUSSIONE IN QUALITA DI TESTIMONE DEL COIMPUTATO DI UNO STESSO REATO O DI UN REATO CONNESSO - DIVIETO - TESTIMONE CHE SIA ANCHE PERSONA OFFESA - AMMISSIBILITA DELL'ASSUNZIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - ESCUSSIONE IN QUALITA DI TESTIMONE DEL COIMPUTATO DI UNO STESSO REATO O DI UN REATO CONNESSO - DIVIETO - TESTIMONE CHE SIA ANCHE PERSONA OFFESA - AMMISSIBILITA DELL'ASSUNZIONE.*
Il divieto dell'assunzione come testimoni degli imputati dello stesso reato o di un reato connesso anche se sono stati prosciolti o condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato in giudizio per non aver commesso il fatto o perche il fatto non sussiste, posto dalla legge a tutela del fondamentale principio del nemo tenetur se detegere, non opera, nella fase dibattimentale, qualora il coimputato di uno stesso reato o di un reato connesso sia anche persona offesa, poiche, in tal caso deve darsi prevalenza allo art 408 del codice di procedura penale, il quale impone la citazione come testimone dell'offeso dal reato. Nella detta ipotesi, e consentita la lettura in dibattimento - d'ufficio ed anche se le parti non vi consentano - di tutte le dichiarazioni rese dal teste nella istruzione formale o sommaria, quando si debbono far risultare contraddizioni o variazioni tra le deposizioni istruttorie e quelle dibattimentali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 462 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 465 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)