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Sez. 3, Sentenza n. 2874 del 26/02/2003 (Rv. 560714 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di danni da mancata disponibilità di un immobile.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560714-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di permettere la precisa determinazione del danno stesso, essendo, inoltre, imprescindibile che ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e che non risulti possibile provarne il preciso ammontare (Nella specie, concernente una domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata disponibilità di un immobile, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, in mancanza di ogni prova, il danno non poteva ritenersi provato con la sola argomentazione che lo stesso era da ritenersi ontologicamente esistente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)