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Sez. 3, Sentenza n. 3327 del 07/03/2002 (Rv. 552881 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552881-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine della precisa determinazione del danno stesso, ed è altresì subordinato alla condizione imprescindibile della sua esistenza ontologica e dell'impossibilità di provarlo nel suo preciso ammontare, così da non poter essere esercitata quando tale impossibilità sia esclusa dallo stesso danneggiato, il quale abbia chiesto l'ammissione di prove aventi ad oggetto proprio la precisa determinazione del danno, ovvero (nell'ipotesi, quale quella di specie, di risarcimento connesso alla mancata disponibilità di un immobile locato) quando sia possibile far riferimento ai dati del mercato immobiliare, opportunamente portati a conoscenza del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)