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Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009 (Rv. 608389 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Diritto del paziente all'informazione - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto - Esclusione - Inadempimento del medico - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608389-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

La gestante alla quale vengano prescritti farmaci potenzialmente dannosi per il concepito vanta un diritto soggettivo perfetto ad essere informata dei rischi derivanti dal loro uso; la violazione da parte del medico curante dell'obbligo d'informazione al riguardo costituisce causa non di nullità, ma di inadempimento del contratto di prestazione d'opera intellettuale e comporta il risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)