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Sez. 1, Sentenza n. 21748 del 16/10/2007 (Rv. 598962 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRINCIPI FONDAMENTALI - IN GENERE | Diritto alla salute - Principio del consenso informato - Legittimazione e fondamento dell'attività medica - Ambito e limiti - Corollario - Facoltà dell'interessato di rifiutare le cure.
Stato
decisa il 2007-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598962-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PRINCIPI FONDAMENTALI - IN GENERE

Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma - atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) - altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 33, Legge 28/03/2001 num. 145, Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)