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Sez. 4, Sentenza n. 6754 del 16/06/1981 Ud. (dep. 07/07/1981) Rv. 149694 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE DELLA NOTIFICA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149694-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AL PUBBLICO MINISTERO - OBBLIGATORIETÀ - OMISSIONE DELLA NOTIFICA - EFFETTI.*

Premesso che il termine "parti" usato dal codice di procedura penale comprende inequivocabilmente oltre l'imputato, il responsabile civile, il civilmente obbligato per l'ammenda, la parte civile ed il pubblico ministero, se questo non sia implicitamente o esplicitamente escluso da una disposizione particolare, ai sensi dell'art. 202 secondo comma cod. proc. pen. la notificazione dell'impugnazione della parte civile deve essere fatta anche al P.m., in quanto parte del processo cumulativo, cui dà luogo l'Unione processuale tra l'Azione penale e l'Azione civile esperita nel processo penale ed anche nell'intento di mettere il P.m. in condizione di conoscere e valutare se l'impugnazione per i soli interessi civili della sentenza investa qualche capo di natura penale della stessa. (sul concetto di parte, come titolare dell'interesse dedotto nel processo mass. N. 127503, anno 1974; V. Sulla seconda parte della massima mass. N. 138153, anno 1978).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)