Sez. 4, Ordinanza n. 438 del 11/03/1974 Cc. (dep. 10/07/1974) Rv. 127503 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONI - MODALITA - DESTINATARI - NOTIFICA AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONI - MODALITA - DESTINATARI - NOTIFICA AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
La notificazione del ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile ai sensi dell'art 195 cod proc pen nella nuova formulazione risultante dalla sentenza n 1 del 1970 della Corte costituzionale deve essere eseguita secondo le prescrizioni contenute nell'art 202, comma secondo, cod proc pen, nei confronti dell'imputato e del PM. Pertanto, la notifica al difensore dell'imputato e irrituale e determina l'inammissibilita del ricorso, dal momento che con l'espressione 'partè il legislatore ha avuto riguardo al titolare dell'interesse dedotto nel processo, escludendo il difensore che non sia rappresentante del soggetto assistito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)