Sez. 2, Sentenza n. 9249 del 19/04/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161019 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI REATI SECONDO LA LEGGE DELLO STATO ESTERO - IRRILEVANZA - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE ITALIANA - PRINCIPIO GENERALE - CONDIZIONI E LIMITI.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - RICHIESTA DI PROCEDIMENTO - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI REATI SECONDO LA LEGGE DELLO STATO ESTERO - IRRILEVANZA - APPLICABILITÀ DELLA LEGGE ITALIANA - PRINCIPIO GENERALE - CONDIZIONI E LIMITI.*
La richiesta di procedimento del ministro della giustizia si riferisce all'intera attività criminosa perpetrata all'estero dal cittadino italiano, essendo irrilevante la qualificazione giuridica che essa assuma secondo la legge dello stato estero, per il principio generale del nostro ordinamento (artt. 7, 8 e 9 cod. pen.) secondo cui il cittadino è punito anche per i reati commessi fuori del territorio nazionale "secondo la legge italiana". Tale principio trova unica eccezione e deroga nel caso in cui manchi il necessario presupposto di fatto della presenza fisica del cittadino nel territorio nazionale, occorrendo in tale ipotesi la consegna da parte dello stato estero attraverso la procedura di estradizione, che sottopone la giurisdizione italiana a condizioni limitative, quali la reciprocità di trattamento e la conformità degli istituti giuridici degli stati contraenti. In ogni altro caso, vige la legge italiana, la quale regola anche le varie condizioni di punibilità, come la richiesta del ministro della giustizia, prescindendo da qualsiasi riferimento alla legislazione dello stato estero ove il reato venne consumato dal cittadino italiano. (V mass n 152420; (V mass n 138785).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 7, Cod. Pen. art. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 13, Cod. Pen. art. 128, Cod. Pen. art. 129, Cod. Proc. Pen. art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)