Sez. 2, Sentenza n. 1834 del 15/07/1981 Ud. (dep. 20/02/1982) Rv. 152420 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - REATI COMUNI - PROCEDIBILITÀ A RICHIESTA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 9 ULTIMO COMMA E 11 COMMA SECONDO CODICE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO - REATI COMUNI - PROCEDIBILITÀ A RICHIESTA DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 9 ULTIMO COMMA E 11 COMMA SECONDO CODICE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 102, 104, 112 Costituzione, degli artt. 9, U.Comma, e 11, comma secondo, cod. pen. che prevedono la necessità della richiesta del ministro di grazia e giustizia per la procedibilità dell'Azione penale in ordine ai reati comuni commessi all'estero. Invero la questione è inammissibile se sollevata con riferimento agli artt. 3 (principio di eguaglianza), 102 e 104 (principio di autonomia e indipendenza della magistratura) della Costituzione perché, se anche la richiesta, come atto costituente condizione di procedibilità dell'Azione penale, fosse dichiarata costituzionalmente illegittima, ne conseguirebbe la piena e incondizionata procedibilità per i reati commessi all'estero cioè si produrrebbe un effetto non diverso da quello determinato dall'intervenuta richiesta. L'eccezione è altresì priva di fondamento in relazione all'art. 112 della Costituzione (titolarità esclusiva dell'Azione penale al P.m.) perché la richiesta non costituisce atto di Esercizio dell'Azione penale, ma è condizione di procedibilità di questa che non menoma l'autonomo Esercizio di essa ad opera del P.m., una volta rimosso l'ostacolo procedurale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)