Sez. 5, Sentenza n. 10480 del 09/08/2000 (Rv. 539359 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Art. 14 quarto comma legge 537/93 - Portata interpretativa - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO
Alla luce della previsione di cui all'art. 14 quarto comma della legge 537/93 (a mente del quale, nelle categorie di reddito di cui all'art. 6 d.P.R. 917/86, devono intendersi compresi, appunto, i proventi derivanti da illecito civile, penale od amministrativo), l'illecito civile, penale od amministrativo consistente nella mancata comunicazione alla pubblica autorità della notizia di un rapporto o di una vicenda attinente ad un determinato bene ha, come profitto, l'eventuale vantaggio economico derivante dall'occultamento della situazione per la quale è stabilito il dovere d'informativa, e non anche il bene medesimo, che può legittimamente appartenere al soggetto responsabile di detta inosservanza e rimanere nel suo patrimonio: del tipo indicato deve ritenersi l'illecito amministrativo contemplato dall'art. 3 del D.L. n. 167 del 1990 (convertito con modificazioni nella legge n. 227 del 1990) per il caso di trasferimento "al seguito della persona" (da o verso l'estero) di denaro, titoli e valori mobiliari d'importo superiore ai venti milioni senza dichiarazione all'ufficio italiano cambi.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Legge 22/12/1986 num. 917 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)