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Sez. 1, Sentenza n. 11148 del 13/12/1996 (Rv. 501305 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Art. 14, quarto comma, legge 24 dicembre 1993, n. 537 - Disciplina - Portata - Proventi illeciti non sottoposti a sequestro o confisca penale - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501305-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO

In tema di imposte sui redditi, l'art. 14, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove stabilisce "nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma primo, del T.U. delle imposte sui redditi n. 917 del 1986, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale" e che "relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria", costituisce interpretazione autentica della normativa contenuta nel d.P.R. n. 917 del 1986 e criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione anche in riferimento alla precedente disciplina di cui agli artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 597 del 1993 e 1 del d.P.R. n. 599 del 1973.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)