diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 18374 del 06/07/2025 (Rv. 675388-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Riunione in appello di procedimenti relativi a sentenze diverse - Nullità - Esclusione - Provvedimento di riunione - Natura meramente ordinatoria - Conseguenze - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675388-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell'art. 335 c.p.c. (applicabile ex art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992), che prevede l'obbligo della riunione di "tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza", poiché, da un lato, neanche il mancato rispetto di detto obbligo produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria e, dall'altro, la fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 c.p.c. (applicabile ex art. 1 del citato d.lgs. n. 546 del 1992), con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)