Sez. 5, Sentenza n. 2013 del 11/02/2003 (Rv. 560392 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Riunione in appello di procedimenti relativi a sentenze diverse - Nullità - Esclusione - Provvedimento di riunione - Natura meramente ordinatoria - Conseguenze - Impugnabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la riunione in appello di giudizi relativi a sentenze diverse non è affetta da nullità per violazione dell'art. 335 cod. proc. civ. - applicabile al rito tributario in virtù del rinvio operato dall'art. 49 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -, il quale prevede l'obbligo della riunione di "tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza"; ciò atteso che, da un lato, neanche il mancato rispetto di detto obbligo produce effetti invalidanti, in assenza di specifica comminatoria, e, dall'altro, la fattispecie va sussunta in una ipotesi di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. - applicabile al processo tributario in base al generale rinvio operato dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 -, con la conseguenza che si tratta di provvedimento di carattere meramente ordinatorio, insuscettibile di impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)