Sez. 6, Sentenza n. 11527 del 18/10/1994 Ud. (dep. 17/11/1994) Rv. 200289 - 01
Stupefacenti - In genere | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti - Aggravante del possesso di armi - Possesso di una sola arma - Sussistenza - Esclusione.
Stupefacenti - In genere
In materia di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non può considerarsi armata, e non ricorre quindi la specifica aggravante prevista dall'art. 74 n. 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, l'associazione i cui membri dispongano di una sola arma comune da sparo, ovvero di una sola arma che, pur non rientrando tra quelle indicate dall'art. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, risulti priva di una elevata potenzialità offensiva. Ciò a maggior ragione vale se, con riferimento al tempo del commesso reato, debba applicarsi l'art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 che prevedeva un ambito applicativo più ristretto, richiedendo un minimo di tre associati armati o che le armi fossero occultate e tenute in un luogo di deposito. (Non esistono precedenti specifici in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, v. comunque 8802939 sulla natura oggettiva dell'aggravante; in tema di associazioni di stampo mafioso v. 9405386 - 9206784 - 9103385; in tema di banda armata v. 9203744 - 8901088, in tema di riorganizzazione del partito fascista v. 9309105).
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75 com. 5, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)