Sez. 5, Sentenza n. 10930 del 21/10/1996 Ud. (dep. 20/12/1996) Rv. 206540 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Associazione armata - Prova dell'aggravante tratta da fatti materiali contestati o contestabili in diverso procedimento come reati caratterizzati dall'uso delle armi - Legittimità - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Consapevolezza o colposa ignoranza del possesso di armi da parte di altri associati - Aggravante anche a carico dell'associato non armato - Configurabilità - Fattispecie in tema di associazione camorristica.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Quando si proceda separatamente per il reato di associazione di stampo mafioso e per i singoli reati riconducibili all'associazione commessi con l'uso delle armi, non viola il diritto di difesa assumere quali elementi indiziari della sussistenza dell'aggravante prevista dal quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen. i fatti storici che costituiscono la contestazione dei singoli episodi ed è lecito basare anche su di essi il convincimento del giudice in ordine alla prova sull'aggravante del sodalizio armato. D'altro canto, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del singolo associato è desumibile da deduzioni logiche tratte dagli atti e può derivare dalla considerazione in concreto dell'attività svolta e della posizione di potere assunta rispetto ad analoghe organizzazioni operanti sul medesimo territorio tanto da poter attribuire a colpa la eventuale ignoranza da parte del singolo associato della disponibilità di armi da parte dell'organizzazione. (Fattispecie in tema di organizzazione camorristica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)