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Sez. L, Sentenza n. 6419 del 12/12/1980 (Rv. 410171 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDICATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA REGOLATRICE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE (SENTENZA N 63/1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO).*
Stato
decisa il 1980-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410171-01

CORTE COSTITUZIONALE - GIUDICATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI UNA NORMA REGOLATRICE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE (SENTENZA N 63/1966 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO).*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale della legge non esplica efficacia sulle situazioni sostanziali gia consolidate, ivi comprese quelle investite da prescrizione o decadenza. Non incide, pero, su una situazione consolidata la pronuncia che dichiara l'incostituzionalita di una norma regolatrice del termine di prescrizione, in quanto essa fa venir meno lo stesso strumento idoneo a determinare la consolidazione della situazione, ossia l'Estinzione del diritto. Da cio consegue che la dichiarazione di illegittimita costituzionale degli artt 2948 n 4, 2955 n 2 e 2956 n 1 cod civ, nella parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro subordinato (sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966) esplica i suoi effetti anche sui rapporti giuridici anteriori che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato. (V 4871/79, mass n 401499; (V 3131/79, mass n 399488; (Conf 77/5001, mass n 388616).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)