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Sez. L, Sentenza n. 5001 del 15/11/1977 (Rv. 388616 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388616-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITA.*

La dichiarazione di illegittimita costituzionale delle leggi non esplica efficacia sulle situazioni sostanziali gia consolidate, ivi comprese quelle investite da prescrizione o da decadenza. Non incide, pero, su una situazione consolidata la pronuncia che dichiara l'incostituzionalita di una norma regolatrice del termine di prescrizione, in quanto essa fa venir meno lo stesso strumento idoneo a determinare la consolidazione della situazione, ossia l'Estinzione del diritto. Da cio consegue che la dichiarazione di illegittimita costituzionale degli artt 2948 n 4, 2955 n 2 e 2956 n 1 cod civ, nella parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro subordinato (sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966) esplica i suoi effetti anche sui rapporti giuridici anteriori, che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato. (Conf 325/74, mass n 367984).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)