Sez. 5, Sentenza n. 10919 del 23/10/1997 Ud. (dep. 28/11/1997) Rv. 208996 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione a vuoto - Art. 116 R.D. 21 dicembre 1933 n.1736 e art.2 legge 15 dicembre 1990 n.386 - Disciplina applicabile - Quella più favorevole - Individuazione in concreto - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
In caso di successione di leggi nel tempo, per "legge" più favorevole ai sensi dell'art.2 terzo comma cod.pen. deve intendersi la singola norma che, per giudizio di comparazione, risulti in concreto più favorevole. È pertanto più favorevole l'art.116 del R.D.21 dicembre 1933 n.1736, rispetto all'art.2 della legge 15 dicembre 1990 n.386 quando, con la concessione delle attenuanti generiche, equivalenti o prevalenti sull'aggravante contestata di caso grave, si debba applicare quale pena principale la sola multa. Tuttavia nel caso in cui, in concreto, possa applicarsi, nella stessa predeterminata misura, la pena pecuniaria (alternativa per l'art.2 della legge 15 dicembre 1990 n.386) anche secondo la legge successiva, questa è più favorevole per il regime delle pene accessorie previsto dall'art.5, dal momento che l'art. 116 R.D. 1763/33 implica entrambe le pene accessorie, nonostante l'applicazione dell'art.69 cod.pen.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)