Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 (Rv. 571901 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - UOVA, POLLAME, CACCIAGIONE, CARNI, PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA | Somministrazione di sostanze vietate - Onere probatorio gravante sull'amministrazione - Accertamento analitico della presenza di sostanza vietata - Produzione - Assolvimento - Configurabilità - Sussistenza di eventuali cause di giustificazione - Onere probatorio relativo.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - UOVA, POLLAME, CACCIAGIONE, CARNI, PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA
Qualora sia prevista come illecito amministrativo la somministrazione ad animali da azienda di sostanze proibite (nella specie, sostanze ad azione estrogena ed androgena mediante innesti sottocutanei), deve ritenersi assolto l'onere probatorio dell'amministrazione che ha irrogato la sanzione con la produzione dei risultati analitici positivi dei prelievi effettuati sugli animali, spettando al prevenuto dare prova di cause di giustificazione, quali l'impiego di farmaci autorizzati in cui sia presente la sostanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/02/1992 num. 118 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)