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Sez. 1, Sentenza n. 11234 del 07/11/1998 (Rv. 520499 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Prova del fatto costitutivo - Sussistenza - Cause di giustificazione - Prova del contravventore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520499-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Qualora sia prevista come contravvenzione amministrativa la somministrazione ad animali da azienda di sostanze proibite (nella fattispecie, clenbuterolo, avente effetti anabolizzanti), è da ritenere assolto l'onere probatorio dell'amministrazione che ha irrogato la sanzione, con la produzione dei risultati analitici positivi dei prelievi effettuati sugli animali, spettando al prevenuto dare prova di cause di giustificazione, quali l'impiego di farmaci autorizzati in cui sia presente la sostanza.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 118 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)