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Sez. L, Sentenza n. 1101 del 29/01/1993 (Rv. 480534 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere | Impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - Nozione - Lavoratore assicurato - Possibilità di attendere nella casa di abitazione ai lavori domestici - Impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - Sussistenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480534-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere

L'impossibilità (assoluta o permanente) di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prevista dall'art. 2 legge n. 222 del 1984 (in tema di revisione della disciplina della invalidità pensionabile) ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, va intesa come impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo; con la conseguenza che non può essere esclusa per la sola circostanza che il lavoratore assicurato sia in grado di attendere nella propria casa di abitazione ai normali lavori domestici, in quanto tale attività (che può giovarsi di pause e di riposi) non è equiparabile all'attività lavorativa propria del rapporto di lavoro subordinato domestico.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)